L’utilizzo dello zucchero per la produzione del vino: tra “disparità normativa” europea e (pseudo) repressione nazionale

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Produzione vino

Negli scorsi giorni ha fatto molto scalpore la notizia della maxi inchiesta partita dalla Procura di Napoli Nord – poi estesa a diverse altre località d’Italia – volta a sgominare, tra gli altri, alcune imprese del settore vitivinicolo dedite all’utilizzo di zucchero serbo per la produzione dei vini.

La finalità di tale escamotage era evidente: falsare il gioco della concorrenza, piazzando sul mercato prodotti ad un costo nettamente inferiore rispetto ai competitors grazie al notevole risparmio ottenuto dall’utilizzo dello zucchero per aumentare la gradazione alcolica dei prodotti vinicoli.

Sennonché, come noto, tale pratica – perlomeno in Italia – è oggetto di una rigorosa disciplina normativa che vieta l’impiego del saccarosio all’interno del processo produttivo del vino, arrivando addirittura a vietare, oltre certi limiti, la semplice detenzione di sostanze zuccherine negli stabilimenti dove vengono prodotti i vini.

Come detto, queste regole stringenti non valgono per alcuni paesi dell’Unione Europea che, supportati dalle norme comunitarie, possono usare lecitamente saccarosio o altre sostanze simili per incidere sul grado alcolico dei vini di propria produzione, con tutto ciò che ne consegue sul fronte della concorrenza e della libera scelta del consumatore che sovente non è neppure a conoscenza dell’impiego di tali “scorciatoie”.

Tornando alla legislazione italiana, le norme di riferimento sono rintracciabili all’interno della L. 238/2016 (T.U. del vino), che proibisce la detenzione di talune sostanze (tra cui appunto gli zuccheri) e punisce (“salvo che il fatto costituisca reato”) i produttori che impiegano “zuccheri o materie zuccherine” durante le operazioni di vinificazione o manipolazione dei vini; tali sanzioni, peraltro, si applicano anche a tutti quei soggetti preposti alle predette operazioni e si attestano, per entrambe le categorie, a 250 € per ogni ettolitro di vino sofisticato.

Non pochi problemi pone, tuttavia, l’inciso “salvo che il fatto costituisca reato”, presente non solo nella norma che sanziona l’impiego del saccarosio, ma anche in gran parte del titolo del Testo Unico concernente le sanzioni.

La problematica, infatti, sussiste laddove i comportamenti previsti dalla norma siano riconducibili anche ad ipotesi di reato, poiché in questi casi la sanzione amministrativa indicata dal Testo Unico dovrà necessariamente lasciare il passo alla sanzione di natura penale.

Ma come si fa a capire quando si è in presenza di un reato e quando di un mero illecito amministrativo?

Il quesito non è di poco conto se si considerano le ripercussioni che avrebbe l’una o l’altra scelta: se si propende per l’illecito amministrativo, il produttore si toglierà da ogi impiccio con il semplice pagamento della “multa” che gli è stata inflitta, mentre laddove si opti per l’illecito penale quello stesso produttore dovrà affrontare inevitabilmente un procedimento penale che, come evidente, avrà un impatto ben diverso sia da un punto di vista personale che aziendale.

A giudizio di chi scrive, l’impasse è solo apparente e deve essere risolta nel senso di considerare le predette condotte di sofisticazione alla stregua di un vero e proprio illecito penale; ciò in virtù dell’assoluta sovrapponibilità tra i comportamenti descritti all’interno del Testo Unico del vino (art. 71) e quelli sanciti dagli articoli del Codice Penale in materia di frode in commercio (art. 515 c.p.) e vendite di sostanze non genuine (art. 516 c.p.).

Da questo punto di vista, peraltro, l’inchiesta della Procura di Napoli Nord ne è la riprova evidente. Nonostante tale ricostruzione, tuttavia, si pongono ulteriori interrogativi relativi al concreto grado di afflittività della sanzione penale rispetto al pagamento di una sanzione pecuniaria.

È maggiormente afflittiva per il trasgressore un’ingente sanzione pecuniaria che deve onorare in tempi relativamente brevi oppure una sanzione di natura penale che, viste le condizioni in cui versano i tribunali italiani, arriverà molti anni dopo e che quasi certamente non verrà espiata (stante l’operatività dell’istituto della sospensione condizionale della pena)?

La risposta anche in questo caso non è univoca e dipende molto dalle circostanze del caso concreto.

Ad ogni modo, le tipologie di reato che si configurano in capo a chi utilizza il saccarosio per la produzione dei vini sono riconducibili ai delitti di frode in commercio (art. 515 c.p.) e vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.) a seconda che già sussista (o meno) un rapporto contrattuale tra venditore ed acquirente.

Si tratta di reati che prevedono bene piuttosto lievi (fino a 2 anni di reclusione per il reato di frode e fino a 6 mesi per quello di vendita di sostanze non genuine) e che, come anticipato, potranno essere evitate mediante il ricorso alla sospensione condizionale della pena.

Il rischio maggiore, tuttavia, in cui possono incorrere le aziende vinicole che pongono in essere questi reati sarà quello di essere assoggettabili alle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, che ha inserito la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato: in questo caso, infatti, le sanzioni che verranno inflitte dal giudice penale avranno un elevato grado di afflittività, andando ad incidere direttamente sulla vita stessa dell’azienda vitivinicola.

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