Modificato il disciplinare di produzione del vino Biferno DOC.

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Decreto del Ministero delle politiche agricole del 7 agosto 2006. Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno» (GU del 12 agosto 2006 n. 187). La denominazione di origine controllata «Biferno» è riservata ai vini  «Biferno»  rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» bianco, «Biferno» rosso  riserva  e  «Biferno»  rosso  superiore,  che  rispondono  alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione. I vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» rosso riserva e  «Biferno»  rosso  superiore,  debbono  essere  ottenuti  dalle uve provenienti  dai  vigneti aventi, in  ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Montepulciano: 70%-80%; Aglianico: 15%-20%. Possono  inoltre  concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti  dai  vitigni  a  bacca  nera, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  regione Molise e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. Il  vino   «Biferno»  bianco  deve essere  ottenuto  dalle  uve provenienti  dai  vigneti  aventi,  in  ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Trebbiano Toscano dal 60% al 70%. Per la restante parte concorrono i vitigni a bacca bianca, idonei alla  coltivazione  nella regione Molise e presenti nei vigneti, fino ad  un  massimo  del  40%,  con  una presenza di Malvasia bianca non superiore al 10%.

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