Decreto del Ministero delle politiche agricole del 7 agosto 2006. Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno» (GU del 12 agosto 2006 n. 187). La denominazione di origine controllata «Biferno» è riservata ai vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» bianco, «Biferno» rosso riserva e «Biferno» rosso superiore, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. I vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» rosso riserva e «Biferno» rosso superiore, debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Montepulciano: 70%-80%; Aglianico: 15%-20%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Molise e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. Il vino «Biferno» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Trebbiano Toscano dal 60% al 70%. Per la restante parte concorrono i vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Molise e presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 40%, con una presenza di Malvasia bianca non superiore al 10%.